Sulle modalità di convocazione dei consigli comunali, questione sollevata nel corso della seduta di stamattina, e sull’andamento dei lavori il presidente Leone Sullo ha rilasciato la seguente dichiarazione.
“Nessuna norma è stata violata stamattina quando, durante i lavori del consiglio comunale, è venuto mancare il numero legale, ragione per cui respingo qualsiasi strumentalizzazione di ordine politico. Il regolamento prevede che, anche in mancanza di numero legale, si possa tenere la discussione ma non si possa procedere a votazione, momento in cui si verifica il numero dei consiglieri presenti. Nel rispetto di questo principio, dopo l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri, ho lasciato completare un collega che aveva fatto richiesta di intervenire, passando subito dopo alla votazione sulla richiesta di prelievo del consigliere Armaro, ed io stesso ho deciso di tenere la votazione per appello nominale. Verificata la presenza di solo 19 consiglieri, ho aggiornato la seduta a domani.
Quanto al tema delle convocazioni delle sedute, non ha mai violato il regolamento vigente in materia, ragione per cui stigmatizzo il contenuto di alcune affermazioni fatte nel corso dei lavori di stamane.
In particolare, è il caso di chiarire che la adunanza aperta (art. 7) va convocata solo in presenza di particolari condizioni e su richiesta del sindaco o su propria determinazione sentita la conferenza dei capigruppo; inoltre, nelle adunanze aperte, che si possono svolgere anche in assenza del segretario generale e del numero legale, non si adottano atti deliberativi. L’inserimento, da parte della conferenza dei capigruppo, del punto sul contenzioso Open Land in una seduta ordinaria ha l’effetto di dare maggiore importanza alla discussione poiché garantisce la presenza del numero legale rendendo possibile votate atti, e non è dunque un fatto penalizzante.
Il regolamento prevede altre due forme di adunanze tra le quali non compare la convocazione con procedura di urgenza di cui si è discusso in altre sedute consiliari. All’articolo 18 è disciplinata l’adunanza straordinaria, che può essere richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica e in tal caso l’adunanza deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta. C’è poi l’articolo 10 che si occupa del dibattito generale che i consiglieri possono chiedere allegando una relazione che illustra l’argomento da trattare, che deve essere inserito dal presidente all’ordine del giorno della prima seduta.
Questo è quanto previsto. Ritenendo di non aver violato alcuna norma né di legge né regolamentare, invito le forze di opposizione a ricorrere al Tar qualora ritengano che il mio comportamento leda i loro diritti”.