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La Guardia Medica non è obbligata alla visita domiciliare

guardia medicaNon scatta il reato di rifiuto di atti d’ufficio per il medico che, durante il turno di guardia, anziché recarsi di persona a visitare il paziente che denunci i sintomi di una malattia, ritenga sufficiente prescrivere una terapia, attraverso il telefono, di tipo farmacologico. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza.

Secondo la Corte, infatti, il sanitario in servizio di guardia medica non ha un obbligo specifico di effettuare le visite domiciliari nei confronti dei pazienti a semplice richiesta degli stessi: e ciò anche se i sintomi depongano per una patologia non lieve (nel caso di specie, una polmonite lombare media). È sua discrezione stabilire quando il caso concreto richieda la sua presenza fisica e quando, invece, sia sufficiente prescrivere, per telefono, le medicine del caso.

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dal codice penale, presuppone sempre che il rifiuto riguardi un atto dovuto, anche (e soprattutto) quando si è in presenza di campi caratterizzati da ampi margini di valutazione discrezionale, soprattutto di tipo tecnico come quella del medico. Ebbene, nel caso della guardia medica a quest’ultima compete una valutazione discrezionale in ordine alla fattibilità, all’opportunità o alla eseguibilità dell’intervento richiestogli. Dunque, non si è in presenza di un atto dovuto. Al massimo, ma solo in caso di erronea diagnosi avvenuta per telefono, potrà scattare il reato più grave dell’omicidio (in caso di morte del paziente) o delle lesioni personali colposi, con riferimento ai danni che il malato abbia subito per la terapia sbagliata, ossia per l’omissione o il ritardo nella diagnosi e/o nelle cure.

Il rifiuto di atti d’ufficio presuppone invece un comportamento “dovuto” (o meglio, “doveroso”) che si configura solo quando le condizioni del paziente siano tali, per come rappresentate al medico, da imporre un sollecito e indilazionabile intervento per l’esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute, oppure quando l’intervento tempestivo sia comunque imposto dalla disciplina organizzativa di settore.

A ciò si deve sempre accompagnare – ai fini del reato – la consapevolezza del sanitario di rifiutare un atto doveroso e di violare, così facendo, i doveri di intervento impostigli dalla legge. Cosa che, per esempio, non ricorre se il paziente non ha ben rappresentato la patologia al telefono e, quindi, al sanitario non sia stato fatto un quadro reale e completo della situazione.

Dunque, la responsabilità penale non scatta mai automaticamente ma va valutata caso per caso.

da la legge per tutti.it


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