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Noto, per i più curiosi le Associazioni hanno stilato un Vadevecum dove sono sottoelencate le motivazioni per cui non si può concedere l’autorizzazione per gli stabilimenti alla Eloro-Pizzuta

Le Associazioni “Sciami”,Case sparse dell’agro netino,Noto Ambiente, Comitatino di Noto, Acquanuvena, Archeoclub, Associazione Albergatori di Noto, Natura Sicula, Associazione micologica naturalistica G. Bianca, Notriv in merito alla realizzazione di uno stabilimento balneare nella spiaggia Eloro Pizzuta esprimono la loro contrarietà a tale progetto e riportano qui sottoelencate le motivazioni per cui non si può concederne l’autorizzazione:

1. Il Comune di Noto e l’intera comunità hanno scelto oramai da anni il perseguimento di un modello di sviluppo che pone in primo piano la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni storici, culturali, archeologici, naturalistici e paesaggistici, materiali e immateriali, del territorio, dettando così i principi per il perseguimento dell’interesse pubblico. Pertanto si ritiene che la spiaggia di Eloro-Pizzuta, per la sue caratteristiche naturalistiche e archeologiche, debba essere tutelata contro l’insediamento di uno stabilimento balneare, che per sua natura andrà ad alterare l’attuale condizione e vocazione del sito.

2. Il progetto in questione sacrificherebbe oltremodo l’interesse pubblico a favore di uno particolare, senza che da ciò possa peraltro discendere un conseguente vantaggio di interesse pubblico.

3. Trattasi di una spettacolare spiaggia di sabbia dorata lunga 250 m, a fruizione libera, lambita dall’antica via Elorina, la prima strada greca di Sicilia che collegava Siracusa alla città di Eloro e, più tardi alle altre colonie greche di Siracusa. È inoltre ricompresa in un chilometro di costa ricca di emergenze naturalistiche, archeologiche e paesaggistiche alla pari di quelle presenti a Vendicari.

4. In particolare l’area interessata si trova tra il sito dell’antica città di Eloro e la Pizzuta, ossia uno dei monumenti funebri dell’area cimiteriale dell’antica città greca.
Dagli atti a disposizione risulta che gli stabilimenti sono stati progettati senza tenere conto che sotto la sabbia probabilmente ci sono altre sepolture o strutture di età greca fino ad ora non esplorate. Proprio sotto una duna della spiaggia in questione, a 40 metri dalla battigia e a 50 metri dalle mura di Eloro, si trovano i resti del santuario extraurbano dedicato a Demetra e Kore, risalente al periodo tra il VI e il IV sec. a.C., in parte conservato nel Museo Archeologico di Noto. Il carattere stagionale delle strutture non esime dal valutare adeguatamente il loro impatto sul sito. Infatti c’è il serio rischio di stravolgere la stratigrafia antica perdendo per sempre preziose informazioni. L’area della spiaggia, duemila e settecento anni fa, era terraferma, poiché la linea di costa è avanzata verso l’interno: è quindi altissimo il rischio di impattare su antiche testimonianze di età greca. Ci troviamo in prossimità della porta Nord dell’antica colonia greca, l’accesso principale per chi proveniva da Siracusa attraversando la via Elorina, i cui resti evidenti sulle scogliere adiacenti, devono necessariamente trovarsi sotto l’arenile. Inoltre, tutta la spiaggia è incorniciata a Nord dall’area “sacra” degli Heroa: sono presenti innumerevoli nicchie quadrangolari (pinakes) intagliate nelle pareti di latomie arcaiche, in origine munite di piccoli affreschi o bassorilievi o ancora di tavolette di varia natura destinate al culto dei defunti eroizzati. Queste evidenze archeologiche ed altre ancora presenti nella spiaggia Eloro-Pizzuta, pur trovandosi all’esterno dell’attuale recinzione del sito archeologico, rappresentano un continuum con l’area urbana della città greca.

5. Trattasi di zona sottoposta a vincoli paesaggistici, ed inoltre nel Piano Paesistico adottato è contrassegnata come zona A (rossa), quindi sottoposta a specifici vincoli e divieti. In particolare si sottolinea che, rispetto all’anno 2011, anno in cui furono rilasciati i primi pareri relativi al progetto, il richiamato Piano Paesistico non era ancora stato elaborato ed emanato. Quindi, lo stesso deve intendersi pienamente efficace e vincolante poiché adottato prima della conclusione dell’iter autorizzativo.

6. Inoltre la spiaggia Eloro-Pizzuta è sottoposta a vincoli di tutela ambientale, in quanto soggetta a tutte le prescrizioni derivanti dalla contiguità al Sito di Importanza Comunitaria “Fondali di Vendicari” (ITA 090027) e alla Zona di Protezione Speciale “Vendicari” (ITA 090002), di rilievo comunitario, incluso l’obbligo – che risulta non essere stato ottemperato – in capo al soggetto interessato della elaborazione e produzione della Valutazione di Incidenza.

7. Tra l’altro la presenza di dune sabbiose renderebbe di per sé la Spiaggia di EloroPizzuta Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Ai sensi della Direttiva “Habitata” 92/43/CEE, infatti, le dune sono classificate come Siti d’Importanza Comunitaria, di talché qualunque intervento che potrebbe interessare queste zone deve sempre essere sottoposto a procedura di valutazione d’incidenza (inter alia, cfr. art. 6, comma 3, “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica”).

8. Trattasi dell’ultima spiaggia completamente libera in comune di Noto. Per tal motivo le Autorità competenti sono invitate a prendere atto di tale circostanza e, di conseguenza, ad adottare le più opportune azioni e provvedimenti volti a preservare questa spiaggia da qualunque iniziativa che possa limitarne il libero utilizzo ed accesso, nella tutela del pubblico interesse e dei cittadini, non potendo tale progetto rispondere o realizzare alcun interesso pubblico.
A supporto, riportiamo di seguito lo stralcio della sentenza n. 5452 del CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, del 19/10/2007 (Cc.
05/06/2007) che si è pronunciata proprio in merito ad un progetto per la realizzazione di uno stabilimento balneare in una spiaggia in una delle ultime spiagge libere nella zona interessata: “DEMANIO MARITTIMO – Realizzazione di uno stabilimento balneare – Concessione di un’area demaniale marittima – Diniego – Interesse pubblico – Mantenimento della libera fruizione – Criteri per il rilascio delle concessioni – Posizione di diritto soggettivo – Esclusione. E’ legittimo il diniego della concessione di un’area demaniale marittima (mq 1265 circa di superficie) per la realizzazione di uno stabilimento balneare, (località “Baia verde” del Comune di Gallipoli), in quanto il progetto di cui trattasi riguarda una spiaggia (arenile) che risulta essere una delle ultime rimaste al libero uso pubblico in detta località, per cui “è intendimento della Capitaneria di Porto continuare a mantenere la libera fruizione del segmento demaniale marittimo oggetto della richiesta” (il progetto presentato non rispondeva “all’attuale interesse pubblico”). Pertanto, in via generale nonostante “i criteri per il rilascio delle concessioni”, è l’Autorità competente a valutare quale sia la situazione che meglio corrisponde all’interesse pubblico, e che la fissazione di criteri generali non vincola l’Amministrazione all’accoglimento di ogni istanza, quasi che la posizione degli istanti sia divenuta una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento della concessione richiesta”. Principio confermato anche dalla sentenza n. 2654 del 2007 T.A.R. per la Puglia, sez. I di Lecce. È pertanto chiaro che in siffatte circostanze gli enti pubblici locali e le Autorità di controllo/tutala, non solo conservano la propria piena ed autonoma discrezionalità circa l’opportunità di autorizzare il progetto in esame ed emettere qualunque provvedimento, ma ancor più tali provvedimenti e atti risultano essenziali e vincolanti ai fini del procedimento autorizzativo.
Ciò precisato, quindi, avendo il Comune di Noto già espresso, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità amministrativa, il proprio parere negativo, il 4 procedimento autorizzativo in oggetto deve già considerarsi conclusa con esito negativo.

9. Inoltre, si deve segnalare che il Comune di Noto ha già adottato, esprimendo così nuovamente la propria posizione circa le modalità di gestione ed utilizzo delle spiagge, il proprio PUDM (c.d. Piano Spiagge”) in ottemperanza alla Legge Regionale n. 15 del 2005 e poi confermata ed attuata dal Decreto Regionale del 4 Luglio 2011 (in cui sono peraltro indicate le linee guida e gli enti che devono essere necessariamente coinvolti). In particolare, il Comune ha espressamente escluso qualsiasi insediamento di stabilimento balneare nella spiaggia della Pizzuta.

10. Si noti peraltro che è irrilevante il fatto formale che la Regione non abbia ancora approvato il PUDM, in quanto la richiamata Legge Regionale n. 15 del 2005 e il Decreto Regionale del 4 Luglio 2011 attribuiscono comunque, con delega espressa, ai Comuni la competenza a decidere in merito all’utilizzo e gestione delle proprie spiagge.
È dunque priva di alcun fondamento l’opinione minoritaria secondo cui il parere o gli atti adottati dal Comune in relazione alle spiagge, nelle more dell’approvazione del PUDM da parte della Regione, siano prive di rilievo giuridico vincolante e sostanziale.
Pertanto, ancora una volta, è chiaro ed evidente che gli atti assunti e le posizioni adottate dal Comune di Noto in relazione alla spiaggia Eloro-Pizzuta sono essenziali, vincolanti e determinanti. Dunque, anche sotto questo profilo, il procedimentoautorizzativo in oggetto deve già considerarsi conclusa con esito negativo.

11. Inoltre, con riguardo alla competenza del Comune alla concessione in oggetto e alla rilevanza dei provvedimento comunale, si deve evidenziare che giammai tale atto può considerarsi come “atto dovuto” poiché al riguardo si sarebbe già espressa la Regione. Al contrario, l’atto di emanazione comunale è un atto che deve anche prendere in considerazione ogni e qualunque aspetto di carattere urbanistico e di pianificazione territoriale locale. Al riguardo giova richiamare due ordinanze, del TAR Puglia, sentenza n. 758 del 2005, e poi del Consiglio di Stato, sentenza n. 4027 del 2005, che appunto hanno definitivamente chiarito alcune questioni legate alla realizzazione di insediamenti “balneari” lungo la costa, ossia che l’eventuale rilascio del titolo edilizio può e deve avvenire esclusivamente nel pieno rispetto delle regole poste dalla pianificazione urbanistica comunale, nonché all’esito di una istruttoria che valuti l’impatto ambientale che l’insediamento di uno stabilimento balneare determina. Tali pronunce hanno quindi nuovamente e definitivamente chiarito il ruolo determinante, essenziale e di competenza attribuito all’amministrazione comunale e al suo ufficio tecnico.

12. Fermo quanto sopra chiarito, si invita comunque il Comune di Noto, rappresentato dal Dirigente del settore Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, a negare qualsivoglia autorizzazione alla realizzazione dello stabilimento in questione, in considerazione della conformazione geomorfologica dell’area oggetto del Progetto.
Riteniamo nello specifico che debba essere dato parere negativo in quanto la spiaggia in questione non ha nessuna strada di accesso per automezzi, né dal versante del sito archeologico, né dalla parte centrale dove insistono le dune, né dalla parte a ridosso dei terreni dei privati dove insiste la macchia mediterranea.
Pertanto ci risulta impensabile che uno stabilimento che prevede autobotti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue della cucina e del bar, nonché attività cantierali di insediamento e smantellamento a fine stagionepossa fare a meno della costruzione di una strada di accesso, al momento non prevista ed inserita nel progetto presentato dalla società By Blu. E’ evidente che né ora né mai potrà essere concessa l’autorizzazione ad opere di sbancamento per la costruzione di una strada di accesso alla spiaggia, pena l’impatto devastante e irreversibile sia dell’ambiente naturale della macchia mediterranea e delle dune, e a maggior ragione della valenza archeologica della zona.

13. Infine, e limitatamente al provvedimento regionale già emesso nel 2011, e senza recesso alcuno dalle suesposte osservazioni, riteniamo che tale provvedi mento sia da considerarsi non valido e decaduto, e comunque da annullare, in quanto: (a) carente della necessaria Valutazione di Incidenza Ambientale per i motivi sopradescritti, (b) ad oggi sono intervenuti nuovi elementi, quali l’adozione del piano paesistico e nuove esigenze di pubblica utilità relative allo sviluppo del territorio sul modello scelto dalle amministrazioni e popolazioni locali, così come previsto dalle leggi regionali.


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