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Fecondazione eterologa: le novità dalle regioni

96489Iniziamo a parlare di fecondazione eterologa, ma prima spieghiamo cos’è.  Si tratta del processo attraverso il quale si può attuare l’unione dei gameti per via artificiale, attraverso l’osservazione fatta al microscopio, la cosiddetta osservazione in vitro. Innanzitutto, è bene specificare che fecondazione eterologa e procreazione assistita non sono la stessa cosa, visto che questa seconda si riferisce a uno spettro più ampio di processi di procreazione.

La fecondazione eterologa si verifica quando lo spermatozoo oppure l’ovulo non provengono da un soggetto interno alla coppia. Quando invece il seme e l’ovulo sono quelli della coppia di genitori che cresceranno il bambino, si parla allora di fecondazione omologa. La differenza è molto importante non solo dal punto di vista etico, ma anche genetico, visto che il patrimonio genetico del bambino sarà quello dei genitori che lo cresceranno, a differenza di quanto avviene nella fecondazione eterologa.

La fecondazione eterologa è stata vietata in Italia all’interno delle varie pratiche proibite con la legge n.40 del 19 febbraio 2004. Nel 2005 il referendum che mirava a cancellare quella legge non ha raggiunto il quorum e quindi la legge è rimasta in vigore tra le tante polemiche. Il 9 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che vietava, tra le altre cose, la fecondazione eterologa, cancellando quindi la legge. La fecondazione eterologa è quindi adesso legittima per le coppie non fertili.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta straordinaria in data 04/09/2014, ha esaminato il testo del documento elaborato dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). È stato pertanto concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, un accordo interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale avrà valenza transitoria, ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa. Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel presente documento si dovranno applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non accreditate.

In breve, cosa contiene il documento: Massimo 10 nati per donatore, però la coppia che ha già avuto un figlio da eterologa potrà  averne altri sempre dallo stesso donatore. E gli interventi saranno inseriti nei Lea, ma con un limite: saranno a carico del sistema sanitario solo per le donne che non superano i 43 anni di età, tutte le altre in “età fertile” dovranno mettere mano al portafogli. E ancora, la donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.

Infine, ecco i punti principali che verranno considerati per sviluppare il protocollo che regolerà le procedure tecniche in materia di fecondazione eterologa:

  • Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE;
  • L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato;
  • La regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive;
  • Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del nato;
  • L’introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore;
  • L’introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori;
  • L’introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura finanziaria.

 

– di Dr. Giovanni Adamo


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